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(Denominazione e sede) E' costituita a tempo indeterminato, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di utilità sociale denominata "ASSOCIAZIONE LINDA SPIGA PER IL SOSTEGNO ALLE MISSIONI - ONLUS". L'Associazione potrà far uso della denominazione abbreviata "ASSOCIAZIONE LINDA SPIGA ONLUS". ---------------- —— ----_____ L'Associazione ha sede nel Comune di Serramanna e potrà costituire sedi secondarie o succursali in Italia e all'estero. ART. 2 (Scopi) L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di sostenere in vario modo i sacerdoti e i laici che operano in terra di Missione in particolare seguendo progetti che riguardano poveri e bambini. Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di fornire informazione, organizzare questue e pesche di beneficenza, avere contatti ed esperienze con la terra di missione. L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare essa orienta la propria attività al fine di: - assistere le persone con pochi mezzi di sussistenza, in modo particolare i bambini; - fare beneficenza; - dare informazione. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. ART. 3 (Associati) Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione deve presentare: i propri dati anagrafici, il nome dell'associato che lo presenta e l'impegno a versare la quota associativa. Ci sono tre categorie di associati: ---------------------------------- - ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea); ----------------------------- - sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie) ; - onorari (persone giuridiche nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione). ----Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. ART. 4 (Diritti e doveri degli associati) Tutti gli associati hanno diritto: 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione; - 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; ---------- 3) ad accedere alle cariche associative; --------------------- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia. ------------------------------ Tutti gli associati sono tenuti a: ---------------------______ 1) osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; ------------------------------------------------- 2) frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative; ------- 3) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività; --- 4) a versare la quota associativa annuale. ------------------- Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. ART.5 (Recesso ed esclusione dell'associato e perdita della qualifica di associato) La qualità di associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. --------------------------------- II recesso da parte degli associati deve essere comunicato al Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso. ----------------- L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea: ----------- - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione ; ------------------------------------------------------- - per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari ; --------------------------------------------------- - quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione; ----------------------------------------- - per indegnità. --------------------------------------------- L'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per anni 1 (uno) . -------------- L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. -------------------------- Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. -------------------------------------------- L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto a maggioranza dei 2/3 dei membri e dopo avere ascoltato I) le giustificazioni dell'interessato. ------------------------- ART. 6 (organi sociali) Gli organi dell'Associazione sono: --------------------_______ - Assemblea degli associati; -------------------------________ - Consiglio Direttivo; --------------------------------------- - Presidente; ------------------------------------------------ - Segretario; ------------------------------------------------ - Economo; --------------------------------------------------- - Collegio dei Revisori dei conti. --------------------------- Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. ------------------------------------------------- L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e pas- sivo. ART. 7 (Assemblea) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari e sostenitori. ---------------------- E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o per posta elettronica da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. ------------------------------------------- Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. ------------------------------------ L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino 1'opportunità. ----------------------------------_-_-_________ L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare: ----------------------------_----_-_____ 1) approva' i bilanci consuntivo e preventivo; ---------------- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri; ------------------- 3) delibera sugli eventuali regolamenti interni e sulle sue variazioni ; -------------------------------------------------- 4) delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci; ---------- 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle. -----L'Assemblea straordinaria delibera: -------------------------- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; ---- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. ---------------------------------------------- Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età. ------------------------------------------ Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi agli associati almeno 5 giorni (ridotti a giorni 1 (uno)/ in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 90 minuti (ridotti a 45 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell 'Assemblea. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. ART.8 (Compiti dell'Assemblea) L'Assemblea deve: approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione; ratificare l'eventuale regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant’altro demandatele per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo; eleggere il Collegio dei Revisori dei conti. ART. 9 (validità delle Assemblee) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). --------------------------------------- L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di 2/3 (due terzi) degli associati ed approva eventuali modifiche allo statuto con decisione deliberata a maggioranza dei soci presenti e scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati presenti. ART. 10 (Votazioni) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. ART. 11 (Verbalizzazione) 1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente . ----------------------------------------------------- 2. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di estrarne copia. ART.12 (Consiglio Direttivo) II Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di di-rezione dell'Associazione. ----------------------------------- Esso è formato da 12 membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. ----------------------------------------- I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. ------------------------------------------- Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni . Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. ------------------------ II Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Segretario. --Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: - 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; --- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione,- ------------------------------------------- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti; --------------------------------------- 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea degli associati; --------------------------------------------- 5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; ---------- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea degli associati ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale. -------- II Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal componente del Consiglio più anziano di età. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 "'-consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni1 con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. -------------------- Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo . ----------------------------------------------------- I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. ------------------- L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 2 riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile. ------------------------------------------ II Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione. ART.13 (Presidente) II Presidente è eletto dall'Assemblea ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie . ART. 14 (Segretario) II Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente. ---------------------- ART. 15 (Economo) L'economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce. ------------------------ Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale. --------------------------- art 16 (I libri sociali e i registri contabili) I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono: ----------------------------- 1) il libro dei soci; ---------------------------------------- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; ---------------------------------------------- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; --------------------------------------------------- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti; -------------------------------------- 5) il libro giornale della contabilità sociale; -------------- 6) il libro dell'inventario. --------------------------------- Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina . art. 17 (Collegio Revisori dei conti) II Collegio dei Revisori dei Conti è composto da uno o tre membri eletti, anche tra persone che non siano associate, dalle Assemblea degli associati che ne identifica altresì il Presidente . Esso partecipa all'assemblea dell'Associazione ed alle riunioni del Consiglio Direttivo e viene chiamato ad esprimere pareri sul bilancio ed esercita il potere di vigilanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. ART.18 (Gratuità degli incarichi) Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea. E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dalla legge. ART. 19 (Patrimonio) II patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito da: --- 1) beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qual-siasi titolo; ------------------------------------------------ 2) contributi dei propri associati;--------------------------- 3) contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi. ------ I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina 1'ammontare. ---------------------------------------------- All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. ---------------------------- L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ----------- ART. 20 (Rendiconto) I documenti del rendiconto dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno solare trascorso. Il bilancio preventivo, la cui redazione è facoltativa, contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, ed è depositato presso la sede sociale almeno 20 gg. prima dell'Assemblea ordinaria convocata a tale scopo e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. _----__-------------___------ ART. 21 (scioglimento e devoluzione del patrimonio) L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad organizzazioni di volontariato ONLUS operanti nello stesso settore, secondo quanto disposto dall'autorità governativa competente . art. 22 (Disposizioni finali) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia di ONLUS. ---------------- SPIGA ANTONIO ------------------------------------------------ SPIGA GIAMPAOLO ---------------------------------------------- ANNALISA SPIGA ----------------------------------------------- MAURA SPIGA -------------------------------------------------- GIUSEPPE LUIGI SPIGA ----------------------------------------- MARIA AUGUSTA CARBONI ---------------------------------------- SPIGA VALENTINA ---------------------------------------------- PICA MARIA TERESA -------------------------------------------- BRUNA MARIA CRISTINA SPIGA ----------------------------------- MARCO SPIGA -------------------------------------------------- DANIELA SPIGA ------------------------------------------------ LUCIA ROSARIA CARCANGIU -------------------------------------- PILLONI ANDREA ----------------------------------------------- notaio ALBERTO LUCIANO segue sigillo: LUCIANO ALBERTO FU GIUSEPPE NOTAIO IN SENORBI' ALBERTO LUCIANO notaio segue sigillo: LUCIANO ALBERTO FU GIUSEPPE NOTAIO IN SENORBI1 La presente copia, composta di n. 6 (sei) fogli è conforme all'originale munito delle prescritte firme.
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